AVVERTENZA:
   Entro  tre  mesi  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o  cinquecentomila
elettori,  o  cinque  consigli  regionali  possono  domandare  che si
proceda al referendum popolare.
   Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
                               Art. 1.
  1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della
regione  siciliana,  gia'  sostituiti  dall'articolo  1  della  legge
costituzionale  23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
  "L'assemblea  regionale  e'  eletta per cinque anni. Il quinquennio
decorrre dalla data delle elezioni.
  Le  elezioni  della  nuova  assemblea  regionale  sono  indette dal
presidente della regione e potranno  aver  luogo  a  decorrere  dalla
quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva
al compimento del periodo di cui al precedente comma.
  Il  decreto  di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita  per
la votazione.
  La   nuova  assemblea  si  riunisce  entro  i  venti  giorni  dalla
proclamazione degli  eletti  su  convocazione  del  presidente  della
regione in carica.
  I deputati regionali rappresentano l'intera regione".